La Compagnia del Luppolo - Birra belga artigianale e speciale

La Compagnia del Luppolo - www.birrabelga.org
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L'unica e originale
dal 10 febbraio 2003

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Lo statuto della Compagnia del Luppolo

TITOLO 1°: SCOPI - NATURA - SEDE

Articolo 1. Sede e durata

1.1 La Compagnia del luppolo ha sede legale in Zogno (BG), via Piave, 1.

1.2 E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo, ovvero istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all'estero.

1.3 La durata della Società è illimitata.

Articolo 2. Scopi

2.1. Lo scopo della Compagnia del luppolo è quello di creare ed ampliare costantemente un gruppo di appassionati che condividano la stessa passione per la buona birra ed il buon cibo, con particolare riferimento alle birre belghe speciali ed alle birre artigianali di alta qualità, dei prodotti tipici e dell'arte culinaria ad essa abbinati, ed operino concretamente per approfondirne e diffonderne la conoscenza ed il consumo intelligente, l'apprezzamento e di conseguenza la diffusione. Per conseguire questo obbiettivo verranno seguite tutte le strade praticabili con efficacia, soprattutto l'organizzazione di incontri culturali sulla storia, la tradizione e la realtà attuale della birra, lo svolgimento di lezioni sulla sua produzione (eventualmente realizzando dispense) e su birrerie di particolare interesse con l'eventuale partecipazione dei responsabili, la ricerca e la proposta di prodotti di difficile reperibilità o a condizioni vantaggiose in riunioni a tema di degustazione guidata con l'intervento di esperti. Per conseguire una conoscenza diretta della realtà produttiva di paesi di grande tradizione birraia, verranno presi contatti con gruppi di appassionati italiani e di altri paesi e si organizzeranno viaggi nelle zone particolarmente vocate, cercando di ottenere per i soci condizioni convenienti ed opportunità esclusive, con visite agli impianti di produzione, a locali e ristoranti di particolare qualità e fama, a manifestazioni ed eventi di grande rilevanza, senza trascurare l'aspetto culturale e turistico dei luoghi visitati. Le iniziative permanenti o specifiche, svolte in sede o presso strutture appropriate da individuare volta per volta, saranno divulgate mediante comunicazioni periodiche, con mezzi tradizionali o via internet.

Articolo 3. Oggetto

3.1 La Compagnia del luppolo ha per oggetto tutte le attività mirate al perseguimento degli scopi sociali nonché tutte le attività accessorie e strumentali ad esse.

Articolo 4. Natura

4.1 La compagnia del luppolo, ente apolitico e apartitico, non persegue scopo di lucro e non può distribuire utili. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione devono essere reinvestiti per l'attuazione degli scopi istituzionali.

TITOLO 2° : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 5. Patrimonio ed entrate

5.1 Il patrimonio sociale della Compagnia del luppolo è costituito dalle proprietà immobiliari di cui questa sia proprietaria per acquisti, lasciti e donazioni, dalle proprietà mobiliari nonché da tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo.

5.2 Le entrate sono costituite dalle quote associative e di partecipazione, dai proventi di manifestazioni e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 6. Esercizio sociale

6.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

6.2 Entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il Rendiconto Economico consuntivo e quello preventivo che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

6.3 E' fatto divieto la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Società, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO 3° : I SOCI

Articolo 7. Soci - Loro qualifica

7.1 Possono essere ammessi alla categoria di socio tutti coloro che, volendo svolgere attività conoscitiva e divulgativa nei confronti della cultura belga e della sua arte birraia, né facciano domanda; tale domanda dovrà essere ad insindacabile giudizio accettata dal Consiglio Direttivo.

7.2 I soci della Compagnia del luppolo si suddividono nelle seguenti categorie: Ordinario, Fondatore e Onorario.

7.3 Sono Soci Onorari tutti coloro che la Compagnia del luppolo in Assemblea ha deliberato come tali per meriti acquisiti.

7.4 La qualifica di socio si perde per decesso, per morosità o per indegnità.

7.5 La morosità o l'indegnità sono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8. Diritti dei Soci

8.1 Tutti i Soci, ad esclusione dei minorenni, hanno diritto al voto.

8.2 Tutti i Soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea anche a mezzo delega.

8.3 Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire dei vantaggi che la Compagnia del luppolo offre, di utilizzare il materiale sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate secondo le norme dei regolamenti sociali in uso approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9. Doveri dei Soci

9.1 I Soci ordinari sono tenuti a pagare la quota di associazione annuale nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori e i soci onorari sono esentati perpetuamente dal pagamento della quota di associazione annuale.

9.2 I Soci devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali sia all'esterno, osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Articolo 10. Intrasmissibilità delle quote

10.1 La quota di associazione e la quota di partecipazione sono intrasmissibili e non rivalutabili. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte.

10.2 Nel caso di trasferimento delle quote mortis-causa si applica, nei confronti di un unico rappresentante degli eredi, la clausola di gradimento da parte del Consiglio Direttivo della Società.

TITOLO 4° : IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11. Consiglio Direttivo

11.1 La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o più soci, con un massimo di nove componenti, purché in numero dispari, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in seduta elettiva che in tale occasione né fisserà il numero prima dell'elezione stessa.

11.2 Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

11.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta nomina il Presidente. Il Presidente nomina, durante la stessa seduta, uno o più VicePresidente ed il Segretario-Tesoriere.

11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Articolo 12. Integrazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo

12.1 Nel caso di dimissioni, di decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza dei componenti, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno il 30% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.

12.2 Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante convocazione, entro il termine di trenta giorni, di un Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

Articolo 13. Decadenza del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco di un biennio, anche se integrato a norma dell'articolo 12.

13.2 Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente, o in mancanza di esso il VicePresidente, entro trenta giorni convoca un'Assemblea Straordinaria Elettiva, da tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione, per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti restano in carica per un nuovo biennio.

Articolo 14. Poteri e Competenze del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente.

14.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria salvo le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del Patrimonio sociale.

14.4 Il Consiglio Direttivo predispone e delibera il Regolamento per il funzionamento della Società, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

14.5 Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di collaboratori e consulenti, anche tra i non soci, determinandone il compenso e le mansioni.

14.6 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito registro il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO 5° : IL PRESIDENTE

Articolo 15. Presidente

15.1 Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta successiva alla elezione.

15.2 Il Presidente rappresenta legalmente la Società nei confronti di terzi e/o in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15.3 Nei casi di comprovata urgenza può esercitare i poteri conferiti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva.

Articolo 16. Decadenza del Presidente

16.1 Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.

16.2 Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal VicePresidente od, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva nomina del nuovo Presidente.

TITOLO 6° : L'ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 17. Assemblea Ordinaria - Poteri e Competenze

17.1 L'Assemblea Ordinaria è costituita da tutti i Soci ordinari, fondatori e onorari.

17.2 Non possono partecipare all'Assemblea i Soci non in regola con i pagamenti delle quote ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

17.3 L'Assemblea nomina il Presidente, il Segretario ed, ove occorra, il seggio elettorale.

17.4 L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita con almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti.

17.5 L'Assemblea Ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con voto palese e a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Nel caso di seduta elettiva l'Assemblea delibera l'elezione degli Organi sociali a scrutinio segreto e a preferenza unica.

17.6 Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci:

17.6.1 La discussione ed approvazione della relazione sulla gestione trascorsa.

17.6.2 La discussione ed approvazione del Rendiconto Economico consuntivo e di quello preventivo.

17.6.3 La proclamazione dei Soci onorari.

17.7 Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in seduta elettiva:

17.7.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e la elezione quadriennale del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 18. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

18.1 I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei Rendiconti Economici entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.

18.3 I Soci devono essere convocati mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, da esporsi all'Albo della Società almeno quindici giorni prima della seduta.

TITOLO 7° : L'ASSEMBLEA STAORDINARIA

Articolo 19. Assemblea Straordinaria - Poteri e Competenze

19.1 L'Assemblea Straordinaria è costituita da tutti i Soci ordinari, fondatori e onorari.

19.2 Non possono partecipare all'Assemblea i Soci non in regola con i pagamenti delle quote ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

19.3 L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è legalmente costituita con almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti.

19.4 L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Per lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del Patrimonio Sociale occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci ordinari e onorari aventi diritto di voto e della maggioranza dei soci fondatori.

19.5 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria dei Soci:

19.5.1 Le modifiche allo Statuto.

19.5.2 Lo scioglimento dell'Associazione.

19.5.3 L'alienazione del Patrimonio Sociale e la nomina del o dei liquidatori.

19.6 Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in seduta elettiva:

19.6.1 L'integrazione a mezzo elezione parziale del numero dei componenti il Consiglio Direttivo qualora la cooptazione del primo dei non eletti nei rispettivi Organi non sia possibile.

19.6.2 La elezione per un nuovo biennio del Consiglio Direttivo nel caso di decadenza anticipata degli stessi.

Articolo 20. Convocazione dell'Assemblea Straordinaria

20.1 L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo qualora ne ricorrano le cause o su richiesta di almeno il 30% dei Soci aventi diritto di voto; Nella richiesta, redatta in forma scritta, deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

20.2 I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, da esporsi all'Albo della Società almeno quindici giorni prima della seduta e mediante comunicazione attraverso internet.

TITOLO 8° : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21. Natura delle Cariche

21.1 Tutte le cariche sociali, elettive e non, previste dal presente Statuto non sono retribuite.

Articolo 22. Candidature alle Cariche

22.1 I candidati alle cariche sociali devono presentare le loro candidature in forma scritta entro il termine di dieci giorni dalla data di prima convocazione.

22.2 Non possono candidarsi i Soci non in regola con il pagamento delle quote, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Articolo 23. Clausola compromissoria

23.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della Società hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

23.2 Qualsiasi controversia insorga tra la Società e i suoi Soci o tra i Soci stessi correlata all'attività sociale deve essere sottoposta alla Società.

23.3 Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.

23.4 L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Articolo 24. Scioglimento della Società - Liquidazione del Patrimonio Sociale

24.1 Lo scioglimento anticipato della Società è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

24.2 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il Patrimonio Sociale verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 25. Norme transitorie

25.1 A parziale rettifica della norma 11.2, il primo consiglio direttivo resta in carica quattro anni.

 
 
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